Con il decreto legislativo 48/2020 il Governo italiano ha apportato nuove modifiche all’Attestazione di Prestazione Energetica, meglio conosciuta in gergo con l’acronimo di APE. Si tratta di una certificazione nella quale vengono riportati in maniera sintetica i dati relativi alle caratteristiche energetiche di un appartamento.

Uno strumento fondamentale per capire quali sono i consumi energetici da sostenere per riscaldare durante il periodo invernale e rinfrescare durante quello estivo.

Che cos’è e a cosa serve l’APE

L’APE è un importante documento, redatto da un tecnico autorizzato e qualificato, nel quale vengono riportati tutti i dati caratteristici sull’efficienza energetica di un appartamento e più in generale di un edificio.

La prestazione prevede un livello di efficienza energetica indicato attraverso una scala:

  • massimo di A (caso ottimo)
  • minimo di G (scarse prestazioni).

La valutazione del tecnico prende in considerazione alcune caratteristiche specifiche dell’edificio, in particolar modo:

  • la tipologia di isolamento termico,
  • la posizione geografica dell’immobile,
  • la presenza di sistemi tecnologici, tra cui gli impianti che permettono di ottimizzare il consumo energetico.

Quest’attestazione è stata introdotta per la prima volta in Italia nel 2013, nel corso del tempo ha subito diverse modifiche, per esempio quella prevista dal Dlgs 48/2020. Potrebbe apparire come un documento di scarsa rilevanza, ma in realtà la legge ne prevede l’obbligatorietà in alcune situazioni.

Nello specifico, il proprietario di un immobile è obbligato ad affidare un tecnico alla redazione del certificato in caso di compravendita immobiliare, donazione di un immobile o di locazione. Questo significa che se si sta realizzando un annuncio di vendita dell’immobile bisognerà inserire anche l’attestato di prestazione energetica. In aggiunta, la legge prevede l’obbligatorietà se si effettua una ristrutturazione per più del 25% dell’immobile.

Da segnalare che bisognerebbe aggiornare la certificazione anche nel caso in cui si effettuano interventi fatti per migliorare le prestazioni energetiche. Per esempio la sostituzione della caldaia, della pavimentazione, gli infissi e molto altro.

Nel caso di mancata attestazione, si va incontro a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 3.000 euro fino a un massimo di 18.000 euro. Le sanzioni si abbassano per i contratti di locazione fino a un massimo di 4.000 euro, con un’ulteriore riduzione ad ⅓ se il contratto ha una durata inferiore ai 3 anni.

Tutte le novità introdotte dal D.lgs. 48/2020

Tra le novità più significative che riguardano l’attestazione di prestazione energetica c’è quella riguardante la compravendita di un immobile o la sottoscrizione di un contratto di locazione. Infatti, in queste situazioni si deve inserire un’apposita clausola. In quest’ultima, acquirente e venditore dichiarano di aver ricevuto tutte le informazioni inerenti le prestazioni energetiche dell’edificio oggetto del contratto. Le novità introdotte hanno un principale obiettivo: abbattere le tempistiche necessarie per effettuare un intervento di ristrutturazione di un edificio.

Tutto questo ha come fine ultimo quello di poter raggiungere l’importante obiettivo di incentivare i cittadini a investire in interventi che permettano di arrivare ad edifici a zero emissioni entro l’anno 2050.

Sempre nella medesima direttiva inserita nel decreto legislativo si vogliono ottenere altri importanti risultati per minimizzare l’impatto sulla natura. In particolar modo incoraggiando l’utilizzo di tecnologie informatiche e intelligenti per far funzionare gli edifici in maniera più efficiente e avviare la mobilità elettrica.