La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde condominiale non è scevra da problematiche e spiacevoli discussioni.

Conoscere la normativa giuridica che si occupa di disciplinare l’argomento, dunque, è fondamentale per affrontare in maniera seria e fattive le esigenze che possono via via palesarsi soprattutto nel caso in cui le eventuali azioni da intraprendere rivestano carattere di urgenza.

La disciplina giuridica

Il legislatore, in prima battuta, ha inteso disciplinare un concetto importante come l’individuazione della proprietà del verde condominiale.

Va innanzi tutto precisato, quindi, che gli alberi siti nelle aree condominiali comuni sono di proprietà di tutti i condomini.

Fanno eccezione alla regola sopra citata:

  • Le opere di piantumazione eseguite da un solo condomino benché in utilizzo di uno spazio comune;
  • Eventuali disposizioni contrarie alla regola generale inserite nel regolamento condominiale o nell’atto notarile di acquisto di una porzione dell’immobile condominiale.

Nel primo caso, dunque, la proprietà del verde individuato in maniera analitica è di esclusiva pertinenza del condomino (o del gruppo dei condomini) che ha posto in essere le opere di piantumazione previa regolare autorizzazione da parte dell’assemblea. Tutte le opere di manutenzione e gli oneri economici da sostenere, in questo caso, sono a carico direttamente della proprietà.

Le opere necessarie alla manutenzione del verde

Con il termine di manutenzione ordinaria del verde comune si indicano tutte quelle azioni poste in essere al fine di conservarne il decoro, l’igiene e la fruibilità. Sono, pertanto, interventi necessari che vengono posti in essere periodicamente, ma non ne implicano un cambiamento sostanziale.

In questo caso è competenza dell’assemblea condominiale approvare le opere (con almeno la metà dei presenti) e le spese verranno ripartite tra i condomini in base alla proprietà millesimale.

Le opere di manutenzione straordinaria, invece, riguardano tutti quegli interventi le cui realizzazione implica un rinnovamento sostanziale delle condizioni generali del verde comune.

Fra le opere di manutenzione straordinaria vi è senza dubbio l’abbattimento di alberi posti nel sedime condominiale.

L’abbattimento di alberi condominiali

Ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile l’atterramento di alberi posti nel terreno condominiale è da considerarsi a tutti gli effetti come un intervento a carattere innovativo e, per questa ragione, è vietato salvo il consenso unanime di tutta l’assemblea condominiale.

Alcune recenti disposizioni giuridiche hanno inteso precisare ulteriormente il recinto applicativo della norma individuando negli alberi di particolare pregio e ad alto fusto quelli per cui è necessaria l’unanimità condominiale.

Nel caso in cui, invece, le opere sul verde condominiale siano inerenti al rifacimento di giardini anche tramite sostituzioni di alberi per rinnovamento delle specie si parla di innovazioni parziali e ammissibili, la cui delibera spetta ai due terzi dell’assemblea condominiale.

Naturalmente l’abbattimento di alberi condominiali (in modo particolare se si tratta di alberi di pregio o a vincolo storico) è soggetto anche a valutazione amministrativa del Comune di appartenenza che giudica in base al proprio regolamento comunale.

Pertanto, una volta ottenuto il consenso unanime dell’assemblea condominiale, l’amministratore dovrà richiedere specifica autorizzazione al Comune che, a sua volta, potrà pretendere ulteriori chiarimenti ed effettuare sopralluoghi.

Soltanto con l’autorizzazione comunale si potrà procedere all’inizio dei lavori.

Qualora si renda necessario agire con urgenza a causa di un potenziale danno a svantaggio del condominio (nel caso ad esempio di un albero malato che rischia di cadere) è facoltà dell’amministratore condominiale agire tempestivamente e ordinare l’abbattimento dell’albero senza indugio e senza preventiva approvazione condominiale.

Sarà suo obbligo riferire sull’accaduto nella prima riunione disponibile.

Il riparto delle spese

Secondo la vigente normativa le spese inerenti all’abbattimento di alberi di proprietà condominiali sono da ripartire fra tutti i condomini proporzionalmente in base ai millesimi di proprietà.