Quando si entra nel mondo dell’edilizia non è sempre immediato e semplice districarsi tra norme e leggi. Bisogna fare un gran lavoro per comprendere termini, leggi, decreti e capire quale strada imboccare. Sanatoria, condono, permesso di costruire (P.d.C.) sono, ad esempio, concetti con i quali non è difficile fare confusione. A volte, infatti, i significati si accavallano ed è facile che ne sfugga il senso reale.

Permesso di Costruire in Sanatoria

Il Permesso di Costruire in Sanatoria art.36 del D.p.R. 380/01 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è una procedura attraverso la quale si possono regolarizzare delle situazioni che non rientrano nella norma vigente. Accade, ad esempio, che vengano eseguiti interventi di natura edile senza che si sia in possesso dei titoli abilitativi necessari, o ancora che, pur possedendo le autorizzazioni necessarie, queste opere siano state realizzate in modo assolutamente difforme a quanto autorizzato.

Insomma, si tratta di casi in cui l’immobile costruito non dovrebbe esistere oppure dovrebbe essere diverso da come si presenta di fatto. Si è nell’ambito degli abusi edili. La sanatoria serve proprio ad intervenire in queste situazioni. Attraverso la sua applicazione, questi casi di abusi e immobili non a norma, costruiti in difformità alle regole delle normative vigenti, vengono sanati ovvero ne vengono accettate le difformità.

Corre un’importante differenza tra sanatoria e condono, che non sono assolutamente la stessa cosa. Non tutte le opere che non sono in regola possono essere sanate. Affinché si possa applicare la sanatoria, l’immobile deve rispettare il principio della doppia conformità: deve risultare conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione dello stesso e poi deve anche essere conforme alla normativa vigente al momento della presentazione del Permesso di Costruire (P.d.C.) in sanatoria.

Il P.d.C., introdotto nel 2001, sostituisce la vecchia concessione edilizia e si presenta quale titolo abilitativo da ottenere seguendo una precisa procedura dall’ufficio Tecnico del Comune. Il P.d.C. può essere richiesto in caso di una nuova costruzione, di una ristrutturazione che preveda modifiche dell’attuale stato dell’immobile oppure in caso di cambio destinazione d’uso dei locali. Solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione a procedere con i lavori si potrà iniziare l’intervento edile da effettuare in un periodo di tempo tra 1 anno e tre anni da quando si è ricevuta l’autorizzazione.

La Sanatoria è un provvedimento amministrativo previsto dalla vigente normativa. Per questo motivo un P.d.C. in Sanatoria può solo mettere a posto eventuali situazioni non regolari che presenta l’immobile in questione e che non sono state chiaramente denunciate in fase di costruzione.

Sanatoria o Condono?

C’è una grande differenza tra Condono e Sanatoria. Il Condono edilizio è una vera e propria legge speciale con un tempo limitato. Attraverso l’applicazione di questa legge è possibile ottenere l’annullamento, totale o parziale, dell’abuso edilizio in essere.

Una volta ottenuto, l’abuso in questione andrà in deroga alla normativa urbanistica vigente. Quella del condono è una pratica che negli ultimi tempi sta trovando sempre meno applicazione. Può essere una soluzione pericolosa sia per la collettività che per l’ambiente stesso. Alcuni condoni, infatti, possono arrecare seri rischi perché in molte zone non edificabili, ad esempio, sono state eseguite costruzioni che sono chiaramente rischiose. Attraverso il condono la costruzione in una zona pericolosa può essere resa a norma e questo, chiaramente, determina una serie di conseguenze. Non solo si tratta di immobili non sicuri per chi li abita ma sono costruzioni che vanno anche ad incidere negativamente sul rischio d’impatto ambientale o l’estetica del paesaggio che oggi rappresenta una componente molto importante.