La SCIA e la DIA sono due documenti da presentare all’Ufficio Tecnico del Comune competente territorialmente nel caso in cui si proceda con interventi di ristrutturazione, ampliamento o restauro di un immobile. Per molti sono quasi dei sinonimi, ma in realtà ci sono differenze importanti di cui tenere conto per non incappare in errori.

SCIA e DIA: cosa sono e quali sono le differenze

La SCIA e la DIA sono delle dichiarazioni da consegnare all’Ufficio Tecnico del Comune in cui è ubicato l’immobile che sarà oggetto di lavori di restauro, di ampliamento oppure di ristrutturazione.

La SCIA è un documento necessario per gestire correttamente la parte burocratica e ottenere il permesso per procedere con i lavori previsti, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La DIA è, invece, la Dichiarazione di Inizio dei Lavori.

Innanzitutto, entrambe vanno presentate prima dell’inizio dei lavori seguendo uno specifico protocollo che può essere gestito anche per via telematica (PEC e altri canali previsti dal Comune geograficamente competente).

La prima differenza tra la Scia e la Dia riguarda proprio le tempistiche per ottenere il nulla osta da parte dell’ufficio tecnico. Nel caso della dichiarazione di inizio lavori solitamente per l’accettazione è necessario attendere circa 30 giorni. In questo periodo i tecnici dovranno effettuare delle valutazioni e potranno anche richiedere delle integrazioni con documenti tecnici di vario genere.

Invece, con la segnalazione certificata di inizio attività si può avviare in poche ore l’intervento. Bisogna però tenere presente che l’ufficio tecnico ha la possibilità nei successivi 60 giorni di imporre delle modifiche agli interventi previsti o addirittura bloccare i lavori, qualora dovessero emergere delle incongruità rispetto alle normative vigenti.

Dunque, il proprietario di un immobile che vuole effettuare dei lavori, deve innanzitutto tenere conto di queste differenze temporali rispetto all’accettazione e al rilascio del permesso per procedere con i lavori.

Principali differenze tecniche tra SCIA e DIA

Non ci sono soltanto delle differenze temporali sull’accettazione della SCIA oppure della DIA, ma anche questioni tecniche di cui tener conto.

È opportuno ricordare che la dichiarazione di inizio attività può essere presentata soltanto nel caso in cui si intenda effettuare un intervento su un edificio che presenta dei vincoli dal punto di vista storico, culturale o paesaggistico. Infatti, il comune in questi casi per preservare uno di questi aspetti utilizza i 30 giorni a disposizione per valutare gli interventi.

Altro caso in cui è indispensabile la DIA, è quando si vuole effettuare una modifica volumetrica oppure della sagoma della struttura. Ad esempio, bisogna presentare la DIA nel caso in cui si voglia aggiungere un ulteriore piano alla propria abitazione, fare delle modifiche sostanziali che ne cambiano la forma o per l’aggiunta di un terrazzo oppure di un porticato.

La SCIA, invece, deve essere presentata nei casi in cui si deve procedere con un intervento di restauro oppure di messa in sicurezza dell’edificio. Quando si parla di messa in sicurezza, si intende anche il recupero della capacità strutturale. La SCIA va presentata anche per all’accorpamento oppure la divisione in più unità abitative di un solo immobile. Inoltre, è richiesta anche per procedere con la costruzione dei parcheggi e per l’inserimento di nuove aperture o finestre.

La SCIA e la DIA sono documenti che devono essere presentati da un tecnico qualificato, come un architetto oppure un geometra.